Art. 4.

      1. Le elezioni per l'Assemblea sono indette con decreto del Presidente della Repubblica entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 3.
      2. Nel decreto di indizione di cui al comma 1 è stabilito altresì il giorno per lo svolgimento delle elezioni, che devono comunque avere luogo nel periodo compreso tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla data di emanazione del decreto medesimo. La prima seduta dell'Assemblea ha luogo entro venti giorni dalla data delle elezioni.
      3. Nel decreto di indizione di cui al comma 1 è inoltre indicata la sede dell'Assemblea e dei suoi uffici.